A seguito degli eventi meteorologici eccezionali iniziati il 18 gennaio 2026, denominati “ciclone Harry”, ARERA ha approvato la Delibera 20/2026/R/com, introducendo misure a tutela delle utenze nei Comuni colpiti dalle Ordinanze n. 1180 e 1181. Le disposizioni si applicano alle forniture di energia elettrica, gas, servizio idrico e rifiuti, sia per abitazioni sia per sedi produttive danneggiate, distrutte o sgomberate.
1. Sospensione automatica dei pagamenti per 6 mesi
I venditori devono sospendere automaticamente i pagamenti fino al 18 luglio 2026 per tutte le fatture e gli avvisi a partire dal 18 gennaio 2026, inclusi:
- costi di allaccio
- attivazione e disattivazione
- voltura e subentro
Durante la sospensione:
- il cliente può comunque pagare, per ridurre gli importi futuri
- il venditore può scegliere di non emettere fatture
2. Divieto di sospensione della fornitura per morosità
Per tutta la durata delle misure:
- non è consentita la sospensione delle forniture per morosità
- il divieto si applica anche alle morosità maturate prima del 18 gennaio 2026
3. Gestione delle richieste dei clienti (istanza di sospensione)
I clienti interessati devono presentare apposita richiesta entro il 30 aprile 2026.
Il venditore è tenuto ad accettare l’istanza:
- via email, PEC o posta ordinaria
- utilizzando il Modulo Allegato A della delibera o un documento equivalente contenente tutti gli elementi richiesti
4. Rateizzazione obbligatoria al termine della sospensione
Alla fine dei sei mesi, i venditori devono rateizzare automaticamente gli importi non pagati:
- durata minima: 12 mesi
- nessun interesse
- rate coerenti con la fatturazione ordinaria
Ulteriori possibilità per il cliente:
- pagamento in unica soluzione
- richiesta di rateizzazione più breve
- importi inferiori a 50 euro non soggetti a rateizzazione
5. Comunicazioni obbligatorie ai clienti
Entro due mesi dalla fine della sospensione, i venditori devono informare i clienti sul totale degli importi sospesi, sul piano di rateizzazione, sull’assenza di interessi e sulle eventuali opzioni di pagamento anticipato
6. Obblighi informativi verso il pubblico
a) Pubblicazione sul sito web
Entro il 28 febbraio 2026, i venditori devono pubblicare:
- comunicazioni dedicate alle misure della delibera
- modalità operative per presentare l’istanza
b) Informativa diretta ai clienti dei Comuni interessati
I clienti devono essere informati tempestivamente sulla possibilità di presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026, sul diritto di pagare comunque le fatture durante la sospensione e sulle modalità di rateizzazione al termine del periodo
7. Ambito di applicazione e durata delle misure
Le misure:
- si applicano dalla data di entrata in vigore del provvedimento
- restano valide fino al 18 luglio 2026
- si estendono anche ai servizi idrici
ARERA potrà successivamente aggiornare le misure, introdurre agevolazioni tariffarie o prevedere deroghe regolatorie. I venditori possono anche adottare iniziative volontarie aggiuntive, purché coerenti con la normativa
In sintesi – checklist operativa per i venditori
- Sospendere automaticamente i pagamenti fino al 18/07/2026
- Non sospendere le forniture per morosità
- Accettare le istanze dei clienti entro il 30/04/2026
- Pubblicare le misure sul sito entro il 28/02/2026
- Informare attivamente i clienti dei Comuni interessati
- Rateizzare gli importi sospesi senza interessi per almeno 12 mesi
- Comunicare piano e importi entro settembre 2026






