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A seguito degli eventi meteorologici eccezionali iniziati il 18 gennaio 2026, denominati “ciclone Harry”, ARERA ha approvato la Delibera 20/2026/R/com, introducendo misure a tutela delle utenze nei Comuni colpiti dalle Ordinanze n. 1180 e 1181. Le disposizioni si applicano alle forniture di energia elettrica, gas, servizio idrico e rifiuti, sia per abitazioni sia per sedi produttive danneggiate, distrutte o sgomberate.

1. Sospensione automatica dei pagamenti per 6 mesi

I venditori devono sospendere automaticamente i pagamenti fino al 18 luglio 2026 per tutte le fatture e gli avvisi a partire dal 18 gennaio 2026, inclusi:

  • costi di allaccio
  • attivazione e disattivazione
  • voltura e subentro

Durante la sospensione:

  • il cliente può comunque pagare, per ridurre gli importi futuri
  • il venditore può scegliere di non emettere fatture

2. Divieto di sospensione della fornitura per morosità

Per tutta la durata delle misure:

  • non è consentita la sospensione delle forniture per morosità
  • il divieto si applica anche alle morosità maturate prima del 18 gennaio 2026

3. Gestione delle richieste dei clienti (istanza di sospensione)

I clienti interessati devono presentare apposita richiesta entro il 30 aprile 2026.
Il venditore è tenuto ad accettare l’istanza:

  • via email, PEC o posta ordinaria
  • utilizzando il Modulo Allegato A della delibera o un documento equivalente contenente tutti gli elementi richiesti

4. Rateizzazione obbligatoria al termine della sospensione

Alla fine dei sei mesi, i venditori devono rateizzare automaticamente gli importi non pagati:

  • durata minima: 12 mesi
  • nessun interesse
  • rate coerenti con la fatturazione ordinaria

Ulteriori possibilità per il cliente:

  • pagamento in unica soluzione
  • richiesta di rateizzazione più breve
  • importi inferiori a 50 euro non soggetti a rateizzazione

5. Comunicazioni obbligatorie ai clienti

Entro due mesi dalla fine della sospensione, i venditori devono informare i clienti sul totale degli importi sospesi, sul piano di rateizzazione, sull’assenza di interessi e sulle eventuali opzioni di pagamento anticipato

6. Obblighi informativi verso il pubblico

a) Pubblicazione sul sito web
Entro il 28 febbraio 2026, i venditori devono pubblicare:

  • comunicazioni dedicate alle misure della delibera
  • modalità operative per presentare l’istanza

b) Informativa diretta ai clienti dei Comuni interessati
I clienti devono essere informati tempestivamente sulla possibilità di presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026, sul diritto di pagare comunque le fatture durante la sospensione e sulle modalità di rateizzazione al termine del periodo

7. Ambito di applicazione e durata delle misure

Le misure:

  • si applicano dalla data di entrata in vigore del provvedimento
  • restano valide fino al 18 luglio 2026
  • si estendono anche ai servizi idrici

ARERA potrà successivamente aggiornare le misure, introdurre agevolazioni tariffarie o prevedere deroghe regolatorie. I venditori possono anche adottare iniziative volontarie aggiuntive, purché coerenti con la normativa

In sintesi – checklist operativa per i venditori

  • Sospendere automaticamente i pagamenti fino al 18/07/2026
  • Non sospendere le forniture per morosità
  • Accettare le istanze dei clienti entro il 30/04/2026
  • Pubblicare le misure sul sito entro il 28/02/2026
  • Informare attivamente i clienti dei Comuni interessati
  • Rateizzare gli importi sospesi senza interessi per almeno 12 mesi
  • Comunicare piano e importi entro settembre 2026

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